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Normativa Pubblicata il · Fonte del 13 ottobre 2026

Mobilità volontaria: la quota obbligatoria del 15% non vale per le aziende del Servizio sanitario nazionale

Un commento pubblicato il 13 ottobre 2026 ricorda che il comma 2-bis dell'art. 30 del d.lgs. 165/2001 impone, dal 2026, di destinare alla mobilità almeno il 15% delle facoltà assunzionali quando il piano prevede almeno dieci assunzioni. Aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale sono però esclusi da questo vincolo, e per loro non scatta nemmeno la riduzione prevista per chi non attiva la mobilità. Resta comunque possibile ricorrere alla mobilità, che viene rimessa alla programmazione di ciascuna azienda.

Cosa significa per chi cerca un interscambio

Per chi lavora nella sanità, la quota minima riservata alla mobilità non è garantita dalla norma generale; il ricorso alla mobilità dipende dalle scelte della singola azienda.

Fonte: Lentepubblica.it

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